mutui contratti per l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare


04.11.2001

c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E

 

D. Nel caso in cui il genitore contragga un mutuo per finanziare l'acquisto dell'immobile da parte del figlio, può beneficiare della detrazione?

 

R. Come già specificato, il beneficio della detrazione spetta esclusivamente al proprietario dell'immobile, per cui, nel caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione prevista per gli interessi passivi.

 

Per quanto concerne il trattamento applicabile ai fini dell'imposta sulle donazioni ai finanziamenti effettuati a familiari per l'acquisto di una unità immobiliare, l'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, introducendo il comma 4-bis all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce l'inapplicabilità dell'imposta alle donazioni o altre liberalità indirette collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari che siano già assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale oppure all'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi sarà possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa).